Vigili del fuoco volontari soppressi da un giorno all'altro
I corpi permanenti centrali di fatto non riescono a garantire la protezione antincendi

Vigili del fuoco di Valdaora di Mezzo durante il fascismo davanti al “magazzino pompieri”, al centro è seduta una donna. © Archivio Provinciale di Bolzano, raccolta opzioni – Tiroler Geschichtsverein

Nel 1925, le autorità italiane in Sudtirolo vietano gradualmente tutte le associazioni, organizzazioni e federazioni di lingua tedesca. I primi a essere colpiti sono i vigili del fuoco volontari, che vengono sciolti letteralmente da un giorno all'altro con un decreto il 9 giugno. Le loro attrezzature, gli strumenti antincendio e le uniformi passano alla proprietà dei rispettivi comuni. Al posto dei vigili del fuoco volontari vengono istituiti corpi di pompieri professionisti regolamentati dallo Stato a Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno ed Egna. Tuttavia, le condizioni stradali dell’epoca non consentivano l’intervento efficace in caso di incendi nelle località più remote. Per questo motivo fu permessa l’istituzione di piccoli corpi comunali, pur sotto stretto controllo delle autorità locali, ovvero del rispettivo Podestà e del Commissario Prefettizio.
L’11 giugno, il quotidiano fascista Il Brennero riporta la soppressione dei “cosiddetti ‘Corpi Pompieri’ tipo austriaco” e i successivi sviluppi:
“Al servizio dovranno provvedere da ora in poi i Comuni con mezzi diretti in conformità alle attribuzioni loro assegnate dalla legge comunale e provinciale. Allegato al decreto, che più sotto riportiamo, sono le norme secondo le quali i Comuni dovranno compilare il regolamento del servizio. Riconfermato in esso il principio che il Corpo Pompieri non è autonomo ma municipale per l’espletamento di un pubblico servizio affidato per legge ai comuni viene stabilito che lo stesso è alle dirette dipendenze del Sindaco o dell’assessore all’uopo delegato. I requisiti per essere ammessi al Corpo sono in genere quelli stabiliti dalla legge comunale e provinciale per tutti i dipendenti dei Comuni; Il comandante e il Vice comandante dovranno essere scelti fra coloro che abbiano già prestato servizio come ufficiali o sottoufficiali nell’esercito italiano o altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato o della Provincia o dei Comuni, pure secondo l’ordinamento italiano; i graduati inferiori dovranno essere scelti con preferenza fra coloro che abbiano prestato servizio come graduati nell’esercito italiano o in altri corpi militarmente organizzati come sopra. In mancanza di tali requisiti gli aspiranti al grado di comandante o vice comandante dovranno comprovare la idoneità tecnica allo speciale servizio e la attitudine al comando mediante certificato rilasciato dall’autorità militare. Gli iscritti al Corpo non ricevono dal comune compensi continuativi, ma indennità speciali per i servizi prestati comprese le esercitazioni. È a carico del comune pure la fornitura delle divise, attrezzi ecc.
A termini dell’art. 104 del Regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale non potranno essere adottate divise o distintivi di grado simili a quelli dell’Esercito, della marina, o d’altri corpi armati in servizio dello Stato pertanto gli stessi dovranno riportare le preventive approvazioni superiori. Tutti gli appartenenti al Corpo dovranno all’atto di ammissione prestare solenne promessa secondo la formula che viene prescritta.”
Maria Pichler